Cause pulitintolavanderie
Sono state vinte due cause relative ad altrettanti contenziosi scoppiati tra cliente e artigiano pulitintore.
Le cause, giunte davanti al Giudice di Pace, vedevano contrapposti due clienti di altrettante pulitintolavanderie che sostenevano la responsabilità del titolare pulitintore sul danneggiamento dei capi di abbigliamento a seguito del loro lavaggio.
Nelle due sentenze, uniche del loro genere in Italia, il giudice di pace ha pronunciato quanto segue: nella prima:…………il pulitintore si è attenuto alle indicazioni di lavaggio contenute nell’etichetta apposta a norma dell’art. 1, comma 1°, lett. E della legge 10.04.1991, n. 126.
Non è tecnicamente possibile infatti, senza sottoporre il capo ad un’analisi chimica, stabilire la composizione e il trattamento dei tessuti, come accadeva quando i tessuti erano composti da fibre naturali, come lana, seta, cotone, ecc.
Ritiene pertanto questo giudicante, avvalendosi del potere di decidere secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., che la convenuta abbia assolto all’obbligo di diligenza professionale attenendosi alle indicazioni contenute nell’etichetta apposta sul capo.
Non è infatti pensabile che l’esercizio di attività di pulitura a secco comporti il dovere di far sottoporre ciascun capo ad analisi prima di sottoporlo al lavaggio. Non si ritiene pertanto che sussista alcuna responsabilità della società convenuta nella causazione dei danni lamentati “dall’attrice”.
Nella seconda:……..dalla consulenza tecnica espletata è emersa la mancanza di responsabilità della convenuta……….. per l’irrimediabile danneggiamento arrecato al giaccone invernale da uomo di marca…………consegnato per il trattamento di pulitura a secco della cliente……..
Il perito incaricato d’ufficio ha accertato che la responsabilità sussiste in capo al produttore del giaccone che ha fornito il capo con un’etichetta sbagliata per il lavaggio e la convenuta ha provveduto a lavare il capo secondo l’etichetta applicata. Infatti è emerso in particolare che il produttore del capo ha riportato nell’etichetta delle indicazioni differenti da quelle che il fornitore del tessuto aveva correttamente segnalato.
Cosa importante, che segna un precedente significativo, è che il giudice in questa seconda causa ha provveduto a far pagare interamente le spese di perizia e legali alla controparte, non facendo versare nulla alla pulitintolavanderia uscita vincitrice dalla causa.
Altra nota di rilevante importanza sta nel fatto che nella prima causa il giudice ha emesso la sentenza senza nemmeno convocare un perito d’ufficio, questo sta a significare che probabilmente si comincia a capire che nella maggior parte (si parla addirittura del 95%) delle cause di capi rovinati a seguito del lavaggio in pulitintolavanderia, la responsabilità non è da imputare alle stesse.
È un'importante vittoria, che è frutto dell’impegno della nostra categoria, supportata dall’associazione, che ribadisce l’importanza di una corretta etichettatura dei capi di abbigliamento e della mancanza di responsabilità delle pulitintolavanderie, quando questa è scorretta per causa dei produttori.
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