lunedì 16 gennaio 2012

L'etichetta dei tessuti

L'indicazione delle modalità di trattamento e pulizia dei capi di abbigliamento è obbligatoria!

Una circolare del Ministero dell' Industria ha infatti esteso anche a questo settore le disposizioni previste per l'etichettatura di un gran numero di prodotti dalla Legge 126/91 e dal relativo Decreto di attuazione (D.M. 8.2.1997, Nr. 101).

Oggi non è più possibile vendere capi sprovvisti di tale etichetta, e il consumatore può segnalare eventuali inadempienze alla Camera di Commercio, ufficio UPICA, che svolge l'attività di controllo e di applicazione delle sanzioni (in questo caso, fino a 3.000 €).

Attraverso l'obbligo di etichettatura si dovrebbe risolvere anche l'annoso problema delle responsabilità presso le lavanderie: se la pulitura rispetta l'etichetta, la responsabilità di eventuali danni rimane a carico del produttore, e verso il cliente ne risponde il venditore del capo.

TESSILI ED ABBIGLIAMENTO
L’etichetta dei prodotti tessili deve essere redatta in italiano, in linguaggio chiaro e ben leggibile. Vi deve essere riportata la ragione sociale del venditore o il marchio registrato del prodotto, la denominazione delle fibre che compongono il tessile in ordine decrescente di composizione, nonche' le disposizioni sulla manutenzione.

Composizione
Per elencare le fibre tessili che compongono il prodotto devono essere utilizzate denominazioni fissate per legge. Possono essere usate delle sigle (codici meccanografici) ma solo unitamente ad una legenda.
Per esempio: 80% CO 10% WO 10% PL
Legenda: (CO) cotone, (WO) lana (PL) poliestere

Le fibre tessili riconosciute dalla legge sono contenute nell'Allegato 1 del d.lgs. 194/1999. Ne citiamo alcune: lana, seta, cotone, lino, canapa, juta, viscosa, acrilica, poliammide (nylon), poliestere, gomma, elastan, etc.

Il prodotto composto unicamente da una stessa fibra puo' essere qualificato con i termini "puro" , 100%, oppure "tutto" seguito dalla denominazione della fibra. Non sono ammessi termini equivalenti.

Per i prodotti "misti":
- se almeno una fibra raggiunge l'85% in etichetta puo' essere indicata solo questa, con la dicitura "minimo 85%" o con la sua percentuale in peso. In alternativa puo' essere riportata la composizione completa del prodotto, per esempio cotone 85% elastan 15%;
- se nessuna delle fibre componenti raggiunge l'85% e' necessario indicare in etichetta la denominazione e la percentuale di almeno due delle fibre presenti in maggior quantita'. Le altre eventuali fibre possono essere indicate anche senza percentuale. Esempio: 40% cotone, 30% poliestere, lana, elastam.

ALTRE FIBRE: E' la dicitura utilizzabile per fibre che sono contenute in percentuale inferiore al 10%. Esempio: 90% cotone, 10% altre fibre. Se pero' il produttore vuole evidenziare una di queste fibre, deve nominare anche tutte le altre presenti, ognuna con la loro percentuale. Esempio 80% cotone, 9% seta, 6% lana, 5% viscosa.
FIBRE VARIE: E' la dicitura utilizzabile per i prodotti la cui composizione sia difficile da precisare.
MISTO LINO: E' la dicitura che indica prodotti con un ordito di puro cotone e una trama di puro lino nei quali la percentuale di lino non e' inferiore al 40% del peso totale. Essa deve essere seguita da "Ordito puro cotone e trama puro lino".

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